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Pneumatici invernali in ESTATE. Si puo' ??

Pubblicato da in Varie ·
Tags: pneumaticiinvernaliestateministerocodicedellastrada

Ho letto parecchi articoli oggi in merito alle possibili sanzioni se utiliziamo i pneumatici invernali in periodo estivo e quindi mi sento di precisare quanto segue :

Innanzitutto è indispensabile citare il fattore
SICUREZZA.




Dalla tabella sotto riportata si evince che lo spazio di frenata in condizioni normali o con manto stradale bagnato avendo montato i pneumatici estivi è ben piu' ridotto rispetto alle stesse condizioni meteo ma con pneumatici invernali.




Successivamente ma non meno importante arriviamo a descrivere i vari passaggi legati alle varie normative in corso di validita'.

Dal 2013, infatti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha
uniformato il periodo di vigenza delle ordinanze locali che prescrivono le “dotazioni invernali”, che è stato fissato dal 15 novembre al 15 aprile.
Il 17 gennaio scorso una circolare ministeriale (n° 1049) ha inoltre concesso un mese di tolleranza per consentire il cambio stagionale dei pneumatici senza incorrere in sanzioni. In altre parole, si può passare dagli estivi agli invernali tra il 15 ottobre e il 14 novembre e, viceversa, si possono rimontare le gomme estive dal 16 aprile fino al

15 maggio.




Ma cosa succede se  si utilizzano pneumatici invernali in estate ?

l Codice della strada, infatti, per l’impiego stagionale dei pneumatici invernali concede una
deroga al codice di velocità, che può essere inferiore a quello prescritto nella carta di circolazione, purché uguale o superiore a Q (160 km/h). Di solito, tale opportunità viene sfruttata ed è normale che le gomme termiche abbiano codice di velocità inferiore di una o più classi rispetto a quello delle estive: ad esempio, H (210 km/h) in luogo di V (240 km/h).




Se, quindi, si circola d’estate con pneumatici invernali  con codice di velocità inferiore a quello prescritto per le estive si rischia una sanzione di 419 euro, il ritiro della carta di circolazione e l’obbligo di “visita e prova” presso una sede provinciale della Motorizzazione per verificare il ripristino delle caratteristiche corrette.

Ma allora si puo' essere in regola in alcuni casi ??

SI , se si circola con gomme termiche con codice di velocità identico a quello delle estive, ma anche nel caso in cui la carta di circolazione della vettura preveda misure di pneumatici dedicate esclusivamente agli invernali. Esse sono contraddistinte dalla sigla M+S, e se l’auto ne viene equipaggiata (ovviamente con il codice di velocità indicato) le caratteristiche costruttive vengono rispettate e quindi non si può essere sanzionati.

Ricordo comunque ....a prescindere da tali possibilità, per ragioni di sicurezza è consigliabile montare le gomme più adatte al periodo dell’anno, ovvero le estive in estate e le invernali in inverno.

Fonti : quattroruote.it - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti




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